
Sin dalla sua origine, lo Studio Legale GV assiste persone fisiche, professionisti e imprese nella delicata attività della riscossione forzosa dei crediti rimasti insoluti (si pensi alle fatture non saldate, prestiti pecuniari non appianati, canoni di locazione/affitto non corrisposti ecc.).
Ciò premesso, tale complesso ambito di competenza si dipana in una serie di attività stragiudiziali, le quali perseguono lo scopo di soddisfare la pretesa creditoria in una fase antecedente all’introduzione del giudizio davanti all’Autorità Giudiziaria. Nel dettaglio, l’assistenza stragiudiziale consiste nella redazione e notificazione di formali diffide di pagamento con contestuale costituzione in mora del debitore, a norma dell’art. 1454 c.c.; conduzione di trattative finalizzate al raggiungimento degli accordi transattivi disciplinati dagli artt. 1965 e ss. c.c.; pattuizione e redazione di appositi “piani di rientro”.
Tuttavia, la materia del recupero crediti – per maggiore casistica – si dipana principalmente attraverso lo svolgimento di una vasta gamma di attività giudiziali, culminanti nell’esecuzione forzata.
In particolare, le vicende giudiziali sono orientate all’ottenimento di un titolo esecutivo, il quale altro non è che un atto che accerta la sussistenza del diritto di credito che la parte intende riscuotere, il quale viene definito secondo i crismi dell’art. 474 c.p.c.
Sono considerati titoli esecutivi: 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva; 2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia; 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli.
In linea di massima, l’iter per il recupero forzoso dei crediti, consistenti in somme di denaro, passa per la redazione ed introduzione di ricorsi per ottenere le ingiunzioni di pagamento giudiziali, secondo il rito sommario regolamentato dagli artt. 633 e ss. c.p.c.
Dopodiché, una volta ottenuto il decreto ingiuntivo, si notifica l’atto di precetto disciplinato dagli articoli da 479 a 482 c.p.c., tramite il quale il creditore quantifica l’esatto ammontare della propria pretesa ed invita il debitore ad adempiere spontaneamente nel termine di 10 giorni, pena l’avvio dell’esecuzione forzata.
Quest’ultima è quella fase processuale, finalizzata a realizzare materialmente l’interesse del creditore procedente, vale a dire: riscuotere la somma inadempiuta.
I nostri professionisti hanno maturato una consolidata esperienza nella gestione delle procedure esecutive dinanzi all’Autorità Giudiziaria (pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, interventi in procedure espropriative già intraprese dinanzi al Tribunale, crisi da sovraindebitamento ecc.) e sono in grado di fornire assistenza a 360 gradi al Cliente nell’intricato ambito delle espropriazioni forzate.
Non solo recupero di crediti pecuniari.
Lo Studio Legale GV si occupa altresì delle esecuzioni relative ai contratti di locazione-conduzione, curando ogni aspetto relativo alle procedure di sfratto sia per morosità sia per finita locazione e fornendo assistenza nell’eventuale contenzioso.